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Se il tuo volo ha subito un ritardo significativo, potresti avere diritto a un risarcimento in denaro chiamato «compensazione pecuniaria», secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n.261/2004 e quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che quando i passeggeri giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati) possono richiedere un risarcimento forfettario alla compagnia aerea. Infatti, in questi casi vige il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.

La compensazione pecuniaria, è un risarcimento stabilito in via forfettaria indipendentemente dalla classe di viaggio, dal prezzo del viaggio e dal Paese di destinazione. Essendo un importo “simbolico” non vi è sempre diretta correlazione con il reale disagio arrecato, il quale non deve essere dimostrato dal passeggero.

CHI ha diritto al risarcimento?

Il passeggero che viaggia su un volo che:

  • parte da un aeroporto dell’UE (o da Islanda, Norvegia e Svizzera) o
  • parte da uno Stato terzo e giunge a destinazione in uno Stato dell'UE, purchè la compagnia aerea che effettua il volo appartenga all'UE.

Non ha invece rilevanza se sei cittadino dell’Unione Europea o meno. I diritti sia applicano comunque

QUANDO:

se il tuo volo giunge a destinazione con ritardo di almeno 3 h, hai diritto alla compensazione pecuniaria pari a

250 euro per voli fino a 1.500 km;

400 euro per voli tra i 1.500 km e i 3.500 km;

600 euro per voli oltre 3.500 km. In tal caso il ritardo deve essere superiore a 4 h

In ogni caso, come passeggero di un volo in ritardo (di almeno 2 h) hai diritto

  • a ricevere tutte le informazioni sulla causa del ritardo e sulla durato dello stesso, oltre a,
  • all’assistenza in aeroporto:
  • pasti e bevande gratuite nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
  • se l’orario di partenza è previsto per il giorno successivo, hai diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto;
  • in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

Il Rimborso è automatico a seguito di presentazione di un RECLAMO, in cui si allega copia del biglietto aereo, direttamente   alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.

ATTENZIONE: Che cosa sono le circostanze eccezionali?

Bisogna però stare attenti, in quanto la normativa prevede che questa tutela non si applichi se il ritardo è riconducibile a CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, quali ad esempio “cause di forza maggiore”.

Le compagnie aere cercheranno sempre di invocare tali circostanze ed evitare il risarcimento in denaro. In ogni caso, la compagnia aerea non può esimersi dal suo dovere di fornirti assistenza (per es. rinfreschi, telefonate e / o un alloggio).

Tra le valide cause di forza maggiore si pensi a: scioperi dei controllori di volo, condizioni climatiche eccezionali come eruzioni vulcaniche e grandine, problemi tecnico che la compagnia aerea non ha potuto prevedere o evitare.

In questi casi vi possono essere sottili differenze, ad esempio, in caso di grandine, potrebbe non essere sufficiente per la compagnia aerea invocare le circostanze eccezionali, qualora si sarebbe potuto pulire correttamente la pista.

Hai tempo 2 anni, dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato per presentare reclamo.

ATTENZIONE: dato che alcune compagnie non accettano reclami presentati oltre i 6 mesi dal disservizio, appellandosi a un contrasto interpretativo giurisprudenziale in essere, ti invitiamo, in via cautelativa, a procedere alla presentazione del reclamo entro il più breve termine di 6 mesi.

 

Si fa menzione, infine, a quelle che potrebbero essere i successivi rimedi in caso in cui il reclamo non risolva il problema.

Innanzitutto, in base alle recenti novità normative (L. 118/2022, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che ha novellato, apportandovi importanti modifiche, l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti),  non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale  (al Giudice) fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

Quindi in tema di trasporto aereo, in tutti i casi di violazioni del Reg. (CE) n. 261/2004 casi di ritardo prolungato (oltre che di negato imbarco o di cancellazione del volo), in caso in cui il Reclamo non sia risolutorio, si dovrà esperire il tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma ConciliaWeb sul sito dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Solo all’esito negativo di detto tentativo di conciliazione si potrà adire il Giudice Ordinario.

Si da menzione, infine della possibilità di inviare segnalazioni di reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che è l’Organismo responsabile in Italia dell’applicazione del Reg. 261/2004 con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti (compagnie aeree) che, a seguito degli accertamenti, risultino inadempienti.

Al termine dell’accertamento l’ENAC ti comunica, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Tieni però presente che l’attività dell’ENAC non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le tue richieste risarcitorie, né a fornirti assistenza legale o servizi di consulenza ma svolge un’attività di monitoraggio ed eventuale sanzione degli operatori.

Finanziato nell’ambito del programma della Regione Lombardia con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14.02.2025”

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