Progetto Promosso da NoidelTosi in collaborazione con Cittadinanzattiva Lombardia APS
| Sportello di Cittadinanzattiva a Busto Arsizio |
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È attivo il nuovo sportello di Cittadinanzattiva a Busto Arsizio. |

Se hai problemi con le bollette della luce o del gas, come ad esempio addebiti errati o disservizi, puoi avvalerti di procedure di conciliazione.
In Italia, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) offre strumenti per risolvere le controversie tra consumatori e fornitori di energia.
Ecco alcuni passaggi che puoi seguire:
1. Prima di tutto, è opportuno contattare direttamente il tuo fornitore di energia per cercare di risolvere il problema. Spesso, una semplice comunicazione/informazione può chiarire la situazione.
2. Reclamo Formale: Se non riesci a risolvere la questione, puoi presentare un reclamo formale al fornitore con uno strumento tracciabile, ad es. pec o raccomandata.
3. Conciliazione: Se il tuo problema non viene risolto a livello di reclamo perchè non ti hanno risposto nei termini previsti, oppure perchè la risposta non è soddisfacente, puoi proseguire, con la conciliazione.
La domanda di conciliazione, puo' essere proposta all'ARERA, In tutti i quei casi in cui il tuo fornitore non ha sottoscritto un Protocollo di Conciliazione con le associazioni di consumatori, oppure in tutti i casi in cui, sia necessaria la presenza del distributore (per. es. quando occorrono i dati di misura oppure se c'è un problema con il contatore).
In alternativa, qualora il tuo fornitore, non abbia sottoscritto il protocollo di conciliazione, puoi fare domanda di conciliazione paritetica direttamente al tuo fornitore, facendoti rappresentare da un' associazione Consumatori.
La procedura e veloce e gratuita.

Se il tuo volo ha subito un ritardo significativo, potresti avere diritto a un risarcimento in denaro chiamato «compensazione pecuniaria», secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n.261/2004 e quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che quando i passeggeri giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati) possono richiedere un risarcimento forfettario alla compagnia aerea. Infatti, in questi casi vige il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.
La compensazione pecuniaria, è un risarcimento stabilito in via forfettaria indipendentemente dalla classe di viaggio, dal prezzo del viaggio e dal Paese di destinazione. Essendo un importo “simbolico” non vi è sempre diretta correlazione con il reale disagio arrecato, il quale non deve essere dimostrato dal passeggero.
CHI ha diritto al risarcimento?
Il passeggero che viaggia su un volo che:
Non ha invece rilevanza se sei cittadino dell’Unione Europea o meno. I diritti sia applicano comunque
QUANDO:
se il tuo volo giunge a destinazione con ritardo di almeno 3 h, hai diritto alla compensazione pecuniaria pari a
250 euro per voli fino a 1.500 km;
400 euro per voli tra i 1.500 km e i 3.500 km;
600 euro per voli oltre 3.500 km. In tal caso il ritardo deve essere superiore a 4 h
In ogni caso, come passeggero di un volo in ritardo (di almeno 2 h) hai diritto
Il Rimborso è automatico a seguito di presentazione di un RECLAMO, in cui si allega copia del biglietto aereo, direttamente alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.
ATTENZIONE: Che cosa sono le circostanze eccezionali?
Bisogna però stare attenti, in quanto la normativa prevede che questa tutela non si applichi se il ritardo è riconducibile a CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, quali ad esempio “cause di forza maggiore”.
Le compagnie aere cercheranno sempre di invocare tali circostanze ed evitare il risarcimento in denaro. In ogni caso, la compagnia aerea non può esimersi dal suo dovere di fornirti assistenza (per es. rinfreschi, telefonate e / o un alloggio).
Tra le valide cause di forza maggiore si pensi a: scioperi dei controllori di volo, condizioni climatiche eccezionali come eruzioni vulcaniche e grandine, problemi tecnico che la compagnia aerea non ha potuto prevedere o evitare.
In questi casi vi possono essere sottili differenze, ad esempio, in caso di grandine, potrebbe non essere sufficiente per la compagnia aerea invocare le circostanze eccezionali, qualora si sarebbe potuto pulire correttamente la pista.
Hai tempo 2 anni, dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato per presentare reclamo.
ATTENZIONE: dato che alcune compagnie non accettano reclami presentati oltre i 6 mesi dal disservizio, appellandosi a un contrasto interpretativo giurisprudenziale in essere, ti invitiamo, in via cautelativa, a procedere alla presentazione del reclamo entro il più breve termine di 6 mesi.
Si fa menzione, infine, a quelle che potrebbero essere i successivi rimedi in caso in cui il reclamo non risolva il problema.
Innanzitutto, in base alle recenti novità normative (L. 118/2022, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che ha novellato, apportandovi importanti modifiche, l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti), non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale (al Giudice) fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.
Quindi in tema di trasporto aereo, in tutti i casi di violazioni del Reg. (CE) n. 261/2004 casi di ritardo prolungato (oltre che di negato imbarco o di cancellazione del volo), in caso in cui il Reclamo non sia risolutorio, si dovrà esperire il tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma ConciliaWeb sul sito dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
Solo all’esito negativo di detto tentativo di conciliazione si potrà adire il Giudice Ordinario.
Si da menzione, infine della possibilità di inviare segnalazioni di reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che è l’Organismo responsabile in Italia dell’applicazione del Reg. 261/2004 con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti (compagnie aeree) che, a seguito degli accertamenti, risultino inadempienti.
Al termine dell’accertamento l’ENAC ti comunica, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Tieni però presente che l’attività dell’ENAC non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le tue richieste risarcitorie, né a fornirti assistenza legale o servizi di consulenza ma svolge un’attività di monitoraggio ed eventuale sanzione degli operatori.
Finanziato nell’ambito del programma della Regione Lombardia con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14.02.2025”

consumatori CONSORZIO NETCOMM
Nell’ambito di sicurezza degli acquisti online, vogliamo parlare del Sigillo Netcomm, come possibile strumento di tutela dei consumatori per acquisti sicuri e affidabili.
Netcomm è il consorzio del Commercio Digitale Italiano, un’organizzazione che raccoglie imprese italiane e straniere che offrono servizi di vendita online.
Se il sito dal quale si acquista espone il Sigillo Netcomm IL CONSUMATORE sa che ha difronte un e-commerce che offre un servizio di acquisto online affidabile e di qualità. nel rispetto della normativa esistente.
Questo perché?
Il Consorzio pur non essendo un ente certificatore, prima di rilasciare ad una impresa richiedente, il suo sigillo avvia una procedura di rilascio abbastanza articolata che comincia con un questionario di auto valutazione volto a verificare gli aspetti legali del sito (obblighi informativi sull’azienda, conformità della scheda prodotto, check out di acquisto) e l’effettiva tutela del consumatore.
All’esito di questa verifica, Netcomm rilascia un REPORT che evidenzia eventuali carenze, che il richiedente deve provvedere a colmare per poter fare si che l’esperienza di e-commerce sia conforme alla normativa
Se il REPORT è positivo, viene rilasciato il Sigillo attraverso un contratto di licenza d’uso del SIGILLO NETCOMM.
ATTENZIONE Dato che si sono verificati casi di contraffazione del sigillo Netcomm, Come può il Consumatore essere sicuro che quell’esercente faccia effettivamente parte del consorzio Netcomm?
Se il sigillo è autentico, cliccando sul logo che l’esercente appone sul suo sito, si apre un link ipertestuale che rimanda ad una pagina di Netcomm che contiene la scheda informativa di quell’esercente.
Diversamente, se ciò non accade, occorre informare Netcomm di eventuale apposizione abusiva del sigillo che provvederà a comunicarlo alle Autorità di Polizia.
Verificato che il sigillo è originale, quali sono i vantaggi per i consumatori?
Presupposti perché il consumatore possa procedere effettivamente con la conciliazione sono:
Per procedere, il consumatore dovrà compilare l’apposito modulo telematico di conciliazione, in cui tra le altre cose dovrà indicare se ha già un’Associazione di Consumatori che lo assiste, ovvero, in mancanza, sarà la Segreteria Tecnica del Consorzio Netcomm, in base ad un criterio turnario ad indicare l’Associazione nella persona di un Conciliatore professionalmente formato.
La conciliazione si svolge
PER ISCRITTO, mediante scambio di richieste e documenti
MODO PARITETICO tra il Conciliatore dell’esercente (che nel caso non abbia una persona appositamente formata a svolgere tale attività, verrà supportata da un Conciliatore Netcomm) e il Conciliatore dell’Associazione di Consumatori.
ENTRO 90 GG la procedura deve concludersi con esito positivo o negativo
In ogni caso tutta la trattazione è coperta da OBBLIGO DI SEGRETEZZA e le informazioni scambiate non possono poi essere divulgate in altri sedi. Anche il verbale conclusivo (positivo o negativo) non riporta il contenuto della questione ma solo accordo raggiunto (o la dichiarazione di mancato accordo)
IN conclusione, ciò detto sul consorzio Netcomm, non si vuole dire che le aziende che non espongono il sigillo sono tutte delle truffe. Le tutele offerte dal Codice del Consumo per il commercio online valgono sempre e per tutti. Solo che nel caso di esercenti consorziati Netcomm si ha questa ulteriore certezza circa la correttezza del modo di operare online dell’azienda e della possibilità di risolvere con la conciliazione eventuali controversie.
Finanziato nell’ambito del programma della Regione Lombardia con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14.02.2025”
Cittadinanzattiva e stata invitata alla 16 edizione dal Circolo Iaria Apli .





